25/05/2017
Segnaliamo le principali novità interpretative che “allargano” le possibilità di fruire di detrazioni o di deduzioni fiscali nella dichiarazione dei redditi, contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.7 del 4 aprile 2017. Spese mediche La detrazione Irpef del 19% spetta anche per: - le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome; - le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco. Spese sanitarie per persone con disabilità Le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, possono fruire della detrazione Irpef del 19%, anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita a condizione che venga prodotta, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, anche la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. La circolare precisa che fra le tipologie di spese ammesse come sussidi tecnici può rientrare anche l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche. Spese di istruzioni non universitarie Fra le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore), sia statali sia paritarie private e degli enti locali, la circolare precisa che possono rientrare oltre alle rette, alle tasse, ai contributi anche le spese per: Per le spese relative alla mensa, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola, e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico. Per le spese relative a servizi scolastici integrativi che non siano state sostenute per il tramite della scuola, ma siano state pagate a soggetti terzi (ad esempio: all’agenzia di viaggio) è necessario avere anche la copia della delibera della scuola di approvazione di tali attività. Spese per addetti assistenza personale Rientrano fra i costi agevolabili anche quelli sostenuti per le prestazioni di assistenza a persone non autosufficienti e rese da agenzia interinale. La detrazione è ammessa se il lavoratore è inquadrato contrattualmente come addetto all’assistenza personale (qualifica badante). Segnaliamo anche che i contributi previdenziali sostenuti per questo personale, anche se assunto tramite Agenzia interinale e rimborsati all’Agenzia, sono deducibili, come quelli pagati per il personale assunto direttamente.Altre news
730: Novità che “allargano” le possibilità di fruire di detrazioni o di deduzioni fiscali