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20/05/2026

Lavoratore ARTIGIANO?


D34 Integrazione per sospensione lavoro

Contributo a favore dei dipendenti per sospensione dal lavoro

ANNO DI COMPETENZA 2025

DESTINATARI SERVIZIO Dipendenti Artigiani

SCADENZA 31/05/2026

Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav per sospensione dal lavoro nel periodo nel periodo 1 Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025.

– sospensione dal lavoro (FSBA AIS/ACIGS);
– sospensione dal lavoro (CIGO/CIGS se impresa non artigiana ma aderente alla bilateralità);
– sospensione dal lavoro (CIG in deroga ex D.L 160 del28/10/2024).

Specifiche
Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.
Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli sportelli EBAV presso le sedi indicate nel volantino in allegato a fondo pagina.


CONTRIBUTO

Contributo una tantum FSBA AIS / FSBA ACIGS / CIGO / CIGS nel periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025:

  1. da nr. 10 a nr. 14 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €150
  2. da nr. 15 a nr. 19 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €300
  3. da nr. 20 giorni in poi di effettiva sospensione anche non continuativa: €400

Contributo una tantum CIG in deroga ex D.L 160 del28/10/2024) nel periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025:

  1. da nr. 1 a nr. 10 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €150
  2. da nr. 11 a nr. 20 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €300
  3. da nr. 21 giorni in poi di effettiva sospensione anche non continuativa: €400

TEMPISTICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Copie delle buste paga relative ai mesi con almeno un giorno di effettiva sospensione.

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