13/01/2022
NON E' INFORTUNIO IN ITINERE QUANDO IL DIPENDENTE DECIDE DI SEGUIRE UN PERCORSO DIVERSO DA QUELLO NORMALMENTE UTILIZZATO. E' importante che l'INAIL tuteli i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. L'infortunio in itinere è quello che avviene E se si interrompe o si devia dal percorso? Le interruzioi e le deviazioni dal normale percorso sono ammesse solo se ricorrono specifiche condizioni di necessità quali: Attenzione oltre alle condizioni previste dalla normativa molta importanza ha la giurisprudeza e le relative sentenze che integrano la casistica di riferimento. Ad esempio con la sentenza n. 22810 del 03.08.2021 la Cassazione afferma che l'infortunio in itinere non è indennizabile ogniqualvolta il dipendente - per una sua scelta personale ed estranea alla prestazione - decide di seguire un percorso diverso da quello normalmente utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione. In tal senso non ha considerato quale infortunnio in itinere quello occorso al lavoratore che aveva deviato volontariamente dal percorso normalmente utilizzato per collegare l'abitazione con il luogo di lavoro per riaccompagnare a casa un collega. Da ultimo ricordiamo che non sono indennizabili gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, uso di droghe e in mancanza del titolo della prevista ed idonea abilitazione alla guida (mancanza o patente non adeguata), ed in caso di violazione di norme fondamentali del codice della strada.Altre news
NON E' INFORTUNIO IN ITINERE QUANDO IL DIPENDENTE DECIDE DI SEGUIRE UN PERCORSO DIVERSO DA QUELLO NORMALMENTE UTILIZZATO