6/09/2022
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INFORTUNIO DEL LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE STABILITE IN CONTRATTO. LA MANCATA FORMAZIONE DEL PREPOSTO DI FATTO NON NE ESCLUDE LA RESPONSABILITA'
Poniamo oggi all’attenzione di tutti i lavoratori ed in particolare di coloro i quali svolgono delle mansioni che prevedono la supervisione e/o la guida e/o il coordinamento dell’attività di altri lavoratori, a mero titolo di esempio Capi reparto Capi Turno Capi Squadra o figure ad esse assimilabili, la SENTENZA N.30800 DEL 09 AGOSTO 2022, CASSAZIONE PENALE, SEZ.4 “INFORTUNIO DEL LAVORATORE ADIBITO A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE STABILITE IN CONTRATTO. LA MANCATA FORMAZIONE DEL PREPOSTO DI FATTO NON NE ESCLUDE LA RESPONSABILITA'”.
Nella sentenza la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato in quanto:
L’imputato aveva ricevuto una lettera in cui si specificavano le sue mansioni di “controllore di produzione, con il compito di supervisionare la produzione di tutto il reparto produttivo, coordinando le varie attività tra le maestranze e l’espletamento del lavoro altrui” in tal modo “Egli rivestiva la qualifica formale di preposto ai sensi dell’art.19, co.1 del d.lvo. 81/2008"
Dall’istruttoria è emerso che l’imputato/ricorrente “oltre ad essere stato investito formalmente delle mansioni di preposto, di fatto decidesse quali lavori affidare ai dipendenti delle ditte appaltatrici” pertanto rivestendo lo stesso nella ditta la “qualifica di preposto, formalmente e di fatto egli era titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità del lavoratore”
Di particolare rilievo ed interesse è segnalare come la Suprema Corte ribadisca come già fatto in altre casi che il fatto che il ricorrente “non avesse seguito il corso di formazione ed aggiornamento previsto ex lege non esclude la sua responsabilità: a prescindere dalla sua investitura formale, egli di fatto svolgeva le mansioni di preposto, dirigendo il personale; pertanto il rilievo non può essere ragione di esonero da responsabilità (sottolineatura assente nella sentenza)".
La sentenza conferma un orientamento ampiamente consolidato per cui il ruolo di chi sovrintende la produzione, guida, coordina altri lavoratori,formalmente individuato o di fatto, trascina automaticamente i compiti che il d. lgs. 81/08 attribuisce al preposto, la mancata nomina o la mancata formazione potrà essere fonte di eventuale responsabilità da parte del Datore di Lavoro o del Dirigente ma non esclude di per se stessa la responsabilità del soggetto.
Dario Antonio Bizzotto
Responsabile Punto Sicurezza Cisl Vicenza
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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2022, n. 30800 - Infortunio del lavoratore adibito a mansioni diverse da quelle stabilite in contratto. La mancata formazione del preposto di fatto non ne esclude la responsabilità